Leonardo Suffritti

Leonardo Suffritti
40° ciclo - Tutor Prof.ssa Stefania Buoso e Prof. Donato Castronuovo

Email: lenoardo.suffritti@unife.it

Curriculum Vitae - CV

Titolo tesi - Attività produttive e rischi multidirezionali: le prospettive di tutela integrata della salute e dell’ambiente nell’impulso del diritto dell’Unione Europea

Abstract Il progetto si propone di indagare le prospettive di tutela integrata fra salute e ambiente, con particolare riguardo alle attività produttive ad alto potenziale di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la tutela dell’ambiente circostante.

Con sempre maggiore urgenza si avverte la necessità di garantire un elevato livello di sostenibilità delle attività produttive, per coniugare efficacemente salute dei lavoratori e salute dell’ambiente in nome della c.d. just transition. La ricerca prende, dunque, le mosse da un’indagine dei profili di compatibilità fra gli strumenti di tutela dei due beni in oggetto, che la stessa Commissione Europea ha più volte definito in termini di complementarità all’interno dei propri documenti programmatici.

La tutela dell’ambiente di lavoro viene infatti descritta come una delle espressioni dello sforzo più ampio di tutela dell’ambiente in generale, e del resto già negli anni ’70 la Cassazione aveva colto il legame fra l’art. 9 Stat. Lav. e il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., inteso in senso ampio come “diritto ad un ambiente salubre” (Cass. Sez. Un., 06 ottobre 1979, n. 5172). In seguito, è stato riconosciuto il diritto alla salubrità dell’ambiente, quale esplicazione del diritto alla salute, nel caso di Seveso (Cass., 20 giugno 1997) e nella sentenza di primo grado del caso “Eternit” (Trib. Torino, 13 febbraio 2012). La nota vicenda dell’Ilva di Taranto ha, d’altra parte, riacceso il dibattito sul problema del necessario bilanciamento fra salute, ambiente e impresa (si vedano, con prospettazioni diverse, Corte Cost., 09 maggio 2013, n. 85 e Corte Cost., 23 marzo 2018, n. 58). Più di recente, e dopo la novella costituzionale del 2022, diventa particolarmente significativa la sentenza costituzionale del 13 giugno 2024, n. 105, circa la peculiare vicenda del Petrolchimico di Priolo Gargallo.

In quest’ottica ci si confronta con le posizioni espresse in dottrina nel senso di una ridefinizione del concetto di ambiente di lavoro, più attenta alle influenze dei modelli organizzativi e alle esperienze di “smaterializzazione” dell’attività lavorativa. Allo stesso modo anche la platea dei destinatari della tutela antinfortunistica viene sottoposta ad un’attenta analisi, per verificare la possibilità di superare la nozione tradizionale di “comunità di rischio” che interessava la tutela offerta dall’art. 9 Stat. Lav., limitata dalla giurisprudenza ai soggetti esposti ai medesimi pericoli all’interno dell’ambiente di lavoro.

Una volta definiti i presupposti della tutela integrata fra salute e ambiente nei luoghi di lavoro, si procederà ad un’analisi degli strumenti di tutela attualmente messi in campo o potenzialmente attuabili nel quadro dell’ordinamento eurounitario e delle sue linee programmatiche. La possibilità di addivenire a forme di tutela congiunta fra salute e ambiente sembra, infatti, essere favorita da certune affinità che sono già da oggi riscontrabili fra i rispettivi corpi normativi. Il principio di prevenzione (inteso come eliminazione o riduzione di rischi noti), insieme a quello di precauzione (inteso come eliminazione o riduzione di rischi ignoti), presenti nella normativa antinfortunistica a partire dalla direttiva quadro del 1989, sono principi cardine anche della tutela dell’ambiente (art. 191 c. 2 TFUE), dove tutto tende alla prevenzione, piuttosto che al rimedio, dei danni alla natura e agli ecosistemi. In entrambi i casi, infatti, i danni arrecati ai beni oggetto di tutela (salute e ambiente) sono danni di lunga durata o talvolta irreversibili, tali da rendere assolutamente insufficiente una tutela di carattere meramente risarcitorio.

Dal punto di vista metodologico ci si propone dunque di effettuare una ricognizione delle fonti di hard e soft law dell’ordinamento eurounitario su questo tema, adottando un approccio interdisciplinare che presti attenzione alle forme di tutela integrata fra disciplina giuslavoristica e responsabilità penale. All’esito di questa analisi organica degli strumenti di tutela possibili e delle sanzioni adeguate per governare un fenomeno intrinsecamente connotato da profili di multidirezionalità del rischio, si potrà eventualmente procedere ad un’analisi più approfondita di uno o più ordinamenti nazionali. In quest’ultima ipotesi, e per quanto riguarda l’ordinamento italiano, non si potrebbe peraltro prescindere dalla portata innovativa della già citata l. cost. n. 1/2022, che ha riconosciuto espressamente salute e ambiente come limiti all’iniziativa economica privata, concorrenti con la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (art. 41 Cost.).